ADESIONE ALLA PROCEDURA CONSULTIVA – OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO IMPIANTI TELEFONIA MOBILE ROMA CAPITALE – DEL. G.C. 17/2023

INDICE

ART. 1 – Ambito di applicazione

ART. 2 – Finalità e obiettivi

ART. 3 – Criteri per la localizzazione e progettazione degli impianti

ART. 4 – Divieto di installazione degli impianti

ART. 5 – Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio

ART. 6 – Azioni di risanamento e tutela ambientale

ART. 7 – Piano territoriale di localizzazione

ART. 7 8 – Procedura autorizzativa

7 8.1 – Impianti di telefonia mobile – Stazioni Radio Base

7 8.1.1 – Nuovi impianti

7 8.1.2 – Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti

7 8.1.3 – Variazioni non sostanziali degli impianti

7 8.2 – Microcelle, ponti radio, e altri impianti

7 8.3 – Impianti temporanei

7 8.4 – Impianti di altri enti pubblici

7 8.5 – Messa in esercizio e comunicazione post attivazione

ART. 9 7.6 – Canone patrimoniale

ART. 10 – Consulta dei cittadini, associazioni e imprese

ART. 8 11 – Informazione ed educazione ambientale e sanitaria

ART. 9 12 – Monitoraggio

ART. 10 13 – Vigilanza

ART. 11  14 – Sanzioni

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 8 comma 6 della legge 22 febbraio 2001 n. 36 e s.m.i. “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, e legge regionale 23 novembre 2022 n. 19 art. 9 da comma 7 a comma 9 concernente “Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 – Disposizioni varie”, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui al successivo comma, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato.
  2. Il presente Regolamento si applica alle antenne per la telefonia mobile, stazioni radio base, impianti a bassa potenza, impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali e alle relative infrastrutture di sostegno, riportati in seguito nel testo per brevità come “impianti per telefonia mobile” (o più semplicemente “impianti”) pur comprendendo tutte le tipologie e anche le nuove tecnologie.
  3. Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento le antenne delle emittenti radio-TV, che sono assoggettate ad altra disciplina e, inoltre, gli apparati di telefonia mobile afferenti alla Difesa nazionale, ai Servizi di emergenza tecnica e sanitaria e alla Pubblica sicurezza.
  4. Le disposizioni legislative e regolamentari, o comunque di rango superiore nella gerarchia delle fonti richiamate nel presente regolamento, si intendono automaticamente sostituite, modificate o integrate dalle successive loro abrogazioni, modificazioni ed integrazioni.

ART. 2 – FINALITA’ E OBIETTIVI

  1. Il presente Regolamento fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina di riferimento per assicurare il corretto insediamento urbanistico, territoriale ed ambientale degli impianti di telefonia mobile, minimizzando contestualmente l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 e ss.mm. ii.
  2. Il presente Regolamento assicura le seguenti finalità ed obiettivi:
    1. tutela della salute umana dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
    2. armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione Capitolina, di cui al punto precedente, con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
    3. minimizzazione dei fattori di interferenza visiva sul paesaggio;
    4. promozione di interventi di riqualificazione delle aree ritenute non idonee ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento, anche mediante interventi di rilocalizzazione degli impianti;
    5. accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, anche nei casi di rilocalizzazione;
    6. riduzione del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico.

3 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

  1. I sottoindicati criteri sono adottati ai sensi della L.R. Lazio 19/2022 e si richiamano al Principio di Precauzione e dell’azione preventiva, di cui all’art. 191 (ex art. 174 TCE) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (G.U. UE 9/05/2008).
  1. I gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione e alla mitigazione degli impatti visivi, ove tecnicamente possibile.
  1. Le aree del territorio definite come preferenziali per l’istallazione degli impianti sono:
  1. in maniera prioritaria aree di proprietà dell’Amministrazione Capitolina. L’assegnazione di aree, manufatti e terreni di proprietà di Roma Capitale ai gestori di Telefonia mobile avviene a titolo oneroso;
  1. aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio della postazione;
  1. aree inserite nelle componenti di PRG vigente quali:
    • Agro Romano;
    • Infrastrutture per la mobilità;
    • Infrastrutture tecnologiche;
    • Tessuti prevalentemente per attività;
    • Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4 del presente Regolamento;
    • Servizi pubblici di livello urbano quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, attrezzature per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
  2. Sono inoltre da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici:
  1. l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing) preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
  2. l’alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti quali pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici, ecc.;
  3. la localizzazione su immobili e/o aree di proprietà comunale;
  4. la localizzazione su edifici che risultino essere i più alti tra tutti quelli contigui.
  5. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto visivo.
  1. Si applicano i principi di armonizzazione ed integrazione paesaggistica, intesi come l’insieme di azioni che permettono di ridurre l’impatto visivo dovuto agli impianti e l’attuazione di accorgimenti architettonici ottimali. Si tiene conto di tali procedimenti anche per gli impianti esistenti sui quali è possibile formulare ipotesi di restyling. Si elencano i seguenti possibili criteri progettuali:
  1. adottare tutti gli accorgimenti progettuali con l’obiettivo di rendere minime le altezze e le sezioni dei supporti;
  2. limitare sbracci, ballatoi o qualunque altro elemento di sostegno degli elementi radianti;
  3. ridurre al minimo scalette e supporti di servizio, nel rispetto delle relative norme di sicurezza;
  4. impiegare materiali e verniciature in grado di armonizzarsi con edifici o strutture limitrofe ed integrarsi nei coni di visuale principali;
  5. adottare tutti gli accorgimenti al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, come basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi integranti i progetti tecnici; il vano apparati dovrà essere realizzato in maniera tale da richiamare le tipologie edilizie locali ed inserirsi correttamente nell’ambiente circostante;
  6. adottare tutti gli accorgimenti ed i sistemi atti a mitigare l’impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l’utilizzo di vegetazione arborea ed arbustiva;
  7. adottare opportuni mascheramenti ed integrazioni architettoniche.
  1. Gli impianti dovranno essere conservati e manutenuti con cura dai gestori sia per garantire l’efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici, sia per finalità di mitigazione dell’impatto visivo, estetiche e di decoro.

ART. 4 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

  1. Tutte le localizzazioni devono tendere alla localizzazione volte alla[1] minimizzazione dell’esposizione umana alle onde elettromagnetiche nei siti sensibili, definiti ed individuati in modo specifico negli elaborati allegati al presente regolamento (Allegato A); è fatto divieto di installare impianti su siti sensibili quali ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, centri diurni, centri residenziali, orfanotrofi, asili nido, scuole, oratori, parchi gioco e carceri ivi comprese le relative pertinenze, facendo riferimento per queste ultime a quanto stabilito dal D.M. 7.12.2016 e smi – Approvazione delle Linee guida, predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili”.
  2. Gli impianti di telefonia mobile esistenti, installati sugli immobili di cui al comma precedente, sono oggetto di delocalizzazione in conformità con le finalità stabilite nel presente Regolamento, previa individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai fini di una efficiente erogazione del servizio, così come regolamentato al successivo Art. 6.
  3. Il divieto di installazione di cui sopra può essere derogato sui singoli beni classificati come siti sensibili che, per attività di prevalente interesse pubblico in essi svolta e su richiesta motivata dell’ente o amministrazione titolare o utilizzatore del bene, richiedano una puntuale copertura radioelettrica.
  4. Non è consentita l’installazione degli impianti su edifici costruiti abusivamente, che non abbiano ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

ART. 5 – MISURE DI TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL PAESAGGIO

  1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 3, l’installazione degli impianti dovrà conformarsi alla normativa dettata dalla pianificazione sovraordinata allo strumento urbanistico comunale (Piano Territoriale Paesistico, Piano Territoriale Paesaggistico Regionale, Piano di Bacino, etc.).
  2. È comunque controindicata la localizzazione e la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica sulle aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), come Paesaggio naturale, Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio agrario di valore, e sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
  3. È altresì controindicata la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica nelle zone di tutela integrale, paesaggistica ed orientata del PTP 15/12 “Valle della Caffarella Appia Antica e Acquedotti”.
  4. I beni e le aree inserite in “Carta per la Qualità” sono soggetti alle limitazioni dell’art. 16 delle NTA del PRG vigente. Se gli elementi inseriti in Carta per la Qualità non sono tutelati per legge, le nuove installazioni o modifiche a quelli esistenti, sono soggette all’acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina.
  5. I progetti di SRB di telefonia mobile che ricadono nella Rete Ecologica, nelle aree a Verde privato della Città consolidata, negli Ambiti di programmazione strategica, in Agro Romano, nelle aree destinate a Servizi del Sistema dei Servizi, delle Infrastrutture e degli Impianti, dovranno essere corredati da una “Valutazione Ambientale Preliminare” (V.A.P.) ai sensi dell’art. 10, comma 10, delle N.T.A. del P.R.G. vigente.
  6. Nell’ambito della Valutazione Ambientale Preliminare i progetti devono prevedere interventi di Mitigazione di Impatto Ambientale (M.I.A.); in subordine i gestori devono proporre adeguati interventi ambientali da attuarsi nell’immediato contesto o nell’area di pertinenza. In caso di impossibilità a realizzare gli stessi, i gestori possono richiedere di corrispondere importi sostitutivi, commisurati all’entità dell’intervento e alla valenza ambientale del sito, che consentirà all’Amministrazione Capitolina, sentito il Municipio competente, di realizzare gli interventi ambientali nel contesto urbano di appartenenza.
  7. Ai sensi dell’art. 10 comma 13 delle NTA del PRG vigente, in caso di interferenza o sovrapposizione con norme sovraordinate si applicano esclusivamente tali norme sovraordinate, per cui la V.A.P. non è dovuta.
  8. La realizzazione di impianti in aree o su immobili sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici o di altra natura, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall’amministrazione competente alla tutela del vincolo medesimo.

ART. 6 – AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

  1. Il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, ovvero il municipio territorialmente competente, promuove azioni di risanamento degli impianti esistenti ai sensi della legge n. 36/2001 e del D.Lgs. n. 259/2003, e loro successive modifiche ed integrazioni, in conformità del D.M. n. 381/1998 e dell’art. 14 DL 179/2012, convertito in L. 221/2012.
  2. Le fasi operative da attuare nell’ambito del procedimento di riduzione a conformità del campo elettromagnetico sono disciplinate, attraverso specifiche linee guida, dalla Delibera R. Lazio 1° dicembre 2020 n. 932, in osservanza della L.R. Lazio n° 14/1999.
  3. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003, dal disposto di cui alla legge n. 221/2012. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 e dal disposto di cui all’art. 14 D.L. 179/2012, convertito in alla legge n. 221/2012.
  4. Le azioni di risanamento e riqualificazione per gli impianti attualmente collocati in siti ritenuti incompatibili con il contesto monumentale, archeologico, architettonico, paesaggistico ed ambientale della Città Storica e, in particolare, Patrimonio UNESCO, nonché quelli richiamati al precedente art. 4 dovranno tenere conto, nelle forme e nei modi anche concordati con gli operatori, di azioni di rimozione e rilocalizzazione degli impianti entro e non oltre due anni. Le decisioni sono assunte all’esito delle risultanze di apposita Conferenza dei Servizi.
  5. Ogni azione volta al risanamento degli impianti viene attuata a cura e spese dei titolari degli stessi.

ART. 7 – PIANO TERRITORIALE DI LOCALIZZAZIONE[2]

  1. Il Piano territoriale di localizzazione e delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili è redatto in conformità ai criteri dettati dall’art. 9, commi 7, 8 e 9 della L.R. Lazio 19/2022 e contiene l’indicazione dei siti sensibili, individuati nelle tipologie elencate nelle tabelle allegate al presente Regolamento nonché le aree preferenziali, individuate ai sensi del PRG vigente.
  2. Il Piano assicura il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto sull’ambiente, ai sensi dell’art. 8, comma 6 L. 36/2001.
  3. L’individuazione delle aree preferenziali ove ospitare gli impianti è prescrittiva con riferimento al perimetro delle aree individuate per le singole localizzazioni, ma è indicativa per quanto riguarda la localizzazione puntuale.
  4. La predisposizione, il coordinamento e l’aggiornamento del Piano è affidata al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, di concerto con il Dipartimento Tutela Ambientale, il Dipartimento Trasformazione Digitale, il Dipartimento Attività Produttive, Direzione SUAP nonché i Municipi territorialmente coinvolti.
  5. Il Piano va aggiornato con cadenza annuale, sulla base dei programmi di sviluppo, modifica e implementazione delle infrastrutture, che ogni operatore di rete autorizzato trasmette a Roma Capitale entro e non oltre il mese di Aprile.
  6. Il Piano, di natura interattiva, è sottoposto alla valutazione della Consulta di cui al successivo art. 10, per eventuali osservazioni, pur non vincolanti.
  7. Il Piano può prevedere integrazioni e modifiche, per sopraggiunte eccezionali esigenze di copertura del servizio da parte degli operatori di rete.

ART. 7 8 – PROCEDURA AUTORIZZATIVA

  1. Conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui all’art. 1, dovranno presentare la migliore soluzione tecnica possibile, che esprima il livello più basso di campo elettromagnetico e minimizzi gli effetti sulle componenti ambientali e paesaggistiche.
  1. Il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni. 60 gg.[3]
  1. Roma Capitale ed il Municipio competente per territorio, ai sensi dell’art. 9, comma 9, lett. b) della L.R. Lazio n° 19/2022, avviano la consultazione con i Comuni confinanti, al fine di favorire l’installazione di impianti su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, qualora l’impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale.

7 8.1- IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE – STAZIONI RADIO BASE

  1. L’installazione e le modifiche degli impianti sono soggette a richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 del D.Lgs. n. 207/2021 (Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, ex artt. 86, 87, 87/bis – ter – quater del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.).
  2. La realizzazione, la modifica tecnologica, l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’art. 87 all’art. 44 e segg. del D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., come innovato dal D.Lgs. 207/2021.
  3. L’istanza, conforme al modello A dell’allegato n. 13 al D.Lgs. n. 259/2003, è trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) – istituito presso il competente Dipartimento, nonché ai Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica e Ambiente, per le verifiche di cui ai competenti uffici, propedeutiche al rilascio della autorizzazione finale; copia è, infine trasmessa e copia per conoscenza[4] al Municipio competente, a firma del legale rappresentante, ed è corredata della documentazione, anche su supporto informatico, prevista dal medesimo allegato.
  4. L’istanza dovrà contenere idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
    1. di un titolo giuridico valido ed efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l’impianto in esame, ovvero a realizzare e gestire l’impianto;
    2. di un titolo giuridico vigente ed efficace che lo abiliti all’uso dell’area e/o dell’immobile prescelto come sito di installazione dell’impianto.

L’istanza deve essere inoltre corredata di tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., tra cui:

  1. autorizzazioni, pareri, nulla osta, o altro atto di assenso comunque denominato, previsto dalla normativa vigente;
  2. il parere favorevole dell’ARPA sulla compatibilità del progetto alle disposizioni di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dal disposto dell’art. 14 DL 179/2012, convertito in dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni nonché sulle possibili interferenze relative agli apparati elettromedicali, tenendo anche conto dei valori di fondo elettromagnetico esistenti e dei valori stimati dell’impianto;
  3. eventuali altri pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta ed altri atti di assenso comunque denominati previsti per legge in relazione agli eventuali vincoli presenti;
  4. la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
  5. Ove non sussistano i casi di esclusione riportati nelle norme di piano regolatore e nel presente Regolamento, l’istanza deve essere anche corredata dalla documentazione necessaria all’espressione del parere sub-procedimentale relativo alla Valutazione Ambientale Preliminare (V.A.P.) e della relativa ricevuta di pagamento dei “Diritti di Segreteria per il rilascio VAP”.
  1. Le modifiche di impianti esistenti con impatti non rilevanti dal punto di vista paesaggistico, in analogia alle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e relativamente alle caratteristiche geometriche, non necessitano di richiesta della V.A.P. qualora sia asseverato che sussistano i presupposti dell’art. 40 comma 5 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021.
  1. Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori, sussiste l’obbligo di presentare un’unica richiesta di autorizzazione da parte di tutti i singoli fruitori dell’impianto. In detta richiesta devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ciascun singolo operatore di frequenza o di banda di frequenza è tenuto, per ogni progetto, ad acquisire autonomamente, l’apposito parere tecnico preventivo da parte dell’ARPA Lazio.
  1. Contestualmente copia dell’istanza viene inoltrata da Roma Capitale nella figura del SUAP ad ARPA Lazio, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è subordinata l’attivazione dell’impianto e non anche il perfezionamento del titolo di legittimazione. L’operatore è obbligato ad ottemperare, prima dell’attivazione dell’impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da ARPA Lazio.
  1. Roma Capitale attraverso il SUAP dipartimentale, provvede a trasmettere copia del progetto al Municipio competente che provvede a pubblicizzare l’istanza mediante apposita pubblicazione sul sito municipale, per eventuali osservazioni da parte della cittadinanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che l’operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici dell’impianto stesso.[5]
  1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso il Municipio può formulare osservazioni o comunicazioni di opposizione, anche sulla base delle osservazioni ad esso pervenute, indicando eventuali localizzazioni alternative.[6]
  1. Quando l’installazione dell’infrastruttura è subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall’installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
  1. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l’installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni. enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. 9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 14-bis, 14- ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto articolo 14-quinquies, e fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al precedente art. 7 8.
  1. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni 60 giorni[7] dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l’autocertificazione del richiedente.
  2. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso, con obbligo di ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi.

7 8.1.1 – NUOVI IMPIANTI

  1. L’installazione di nuovi impianti è soggetta a richiesta di autorizzazione ai sensi dell’44 D.Lgs 207/2021 ex art. 87 D.Lgs 259/2003.
  2. Per la presentazione della istanza, conforme al modello A di cui al D.Lgs. 259/2003, si applica la medesima procedura indicata al precedente art. 7 8.1.

7 8.1.2 – PROCEDURE SEMPLIFICATE PER DETERMINATE TIPOLOGIE DI IMPIANTI

  1. L’installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al SUAP e al Municipio territorialmente competente, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 207/2021 ex art. 87 bis D.Lgs 259/2003, contenente la descrizione dimensionale dell’impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 del Dlgs 207/2021,a nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.
  1. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all’ARPA per il rilascio del parere di competenza e al Municipio di riferimento territoriale, per eventuali osservazioni. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma precedente, l’ARPA rilasci un parere negativo, l’amministrazione capitolina ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all’art. 19 L. 241/1990, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
  1. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio.
  1. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa segnalazione sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione capitolina, la segnalazione è priva di efficacia. Al termine dei lavori, deve essere inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
  1. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, deve essere inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.
  1. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all’Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

7 8.1.3 – VARIAZIONI NON SOSTANZIALI DEGLI IMPIANTI

  1. Le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 del D.Lgs 207/2021, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi, compreso il Municipio competente per territorio, per la verifica della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 207/2021 ex art 87-ter D.Lgs 259/2003.
  2. La comunicazione va presentata al SUAP.

7 8.2 – MICROCELLE, PONTI RADIO, E ALTRI IMPIANTI

  1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna uguale o inferiore a 10 Watt) è soggetta, ai sensi dell’art. 35, comma 4 L. n. 111/2011 e ss.mm.ii., modificato dall’art. 14 comma 10-ter L. 221/2012, alla sola comunicazione al SUAP e al Municipio competente, contenente un’autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati.
  1. La realizzazione di microcelle (potenza in singola antenna uguale o inferiore a 5 Watt) non è soggetta, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 35 L.111/2011, comma introdotto dall’art. 1 comma 86 L. 147/2013, ad alcuna comunicazione al SUAP.
  1. All’interno di aree di particolare pregio storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico, interessate da regimi vincolistici imposti dalla normativa vigente, è valutata prioritariamente la possibilità di installazione di microimpianti, salva l’esistenza di comprovate e documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali è necessario ricorrere ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.
  1. I soggetti interessati all’installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al SUAP ed al Municipio competente, almeno 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.
  1. L’adozione di tecnologie di ultima generazione per la copertura del segnale radioelettrico 5G, nella forma delle small cells, è subordinata alla approvazione, nell’ambito del Piano di regolamentazione territoriale di cui all’art. 7, di specifici criteri cautelativi, al fine di razionalizzare il più possibile la densificazione delle infrastrutture nei luoghi indoor e nel tessuto urbano outdoor, ove, in ragione di esposizioni multiple generate da più impianti, si prevede una concentrazione elevata di persone.[8]

7 8.3 – IMPIANTI TEMPORANEI

  1. L’installazione e l’attivazione di impianti temporanei è soggetta alla presentazione di comunicazione al SUAP, al Municipio competente e all’ARPA, a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 207/2021 ex art. 87-quater D.Lgs 259/2003 e secondo quanto previsto dall’art.11.1 [9]e da quanto altro prescritto dal presente Regolamento.
  2. L’impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l’ARPA non si pronunci negativamente.
  3. L’installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell’intervento, all’amministrazione capitolina, al Municipio competente, agli organismi competenti a effettuare i controlli, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico.
  4. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

7 8.4 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

  1. Tutti gli Enti Pubblici diversi da Roma Capitale che abbiano necessità di installare impianti di cui all’articolo 1, comma 2 del presente Regolamento devono inviare al SUAP e al Municipio competente, 45 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l’espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
  2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento.
  3. In ogni caso resta invariato l’obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

7 8.5 – MESSA IN ESERCIZIO E COMUNICAZIONE POST ATTIVAZIONE

  1. L’operatore, dopo il perfezionamento del prescritto titolo di legittimazione, ha l’obbligo di comunicare al SUAP e al Municipio competente, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire ad ARPA Lazio l’esecuzione di misure di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del D.P.C.M. 8 luglio 2003, dal disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e del presente Regolamento.
  1. Nella comunicazione deve essere indicato esplicitamente se l’attivazione dell’impianto sia finalizzata all’esecuzione di prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei. Decorso tale termine l’impianto dovrà essere condotto a regime.

7.6 9 – CANONE PATRIMONIALE

  1. I nuovi impianti o per la eventuale loro delocalizzazione, qualora ricadenti in aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, sono assoggettati a canoni previsti dall’art. 1 comma 831-bis della legge 27/12/2019 n. 160.
  1. Per gli impianti ricadenti in aree appartenenti al patrimonio disponibile comunale si applica la disciplina privatistica della locazione.

ART. 10 – CONSULTA DEI CITTADINI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE[10]

  1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini, delle imprese e del terzo settore ai processi di trasformazione digitale nonché alle finalità ed agli obiettivi di cui all’art. 2 del presente regolamento, è istituita la Consulta di settore.
  1. La Consulta si avvale della partecipazione di rappresentanti dei Dipartimenti PAU, Tutela Ambientale, Commercio e Servizi Educativi e Scolastici ed è composto da un delegato per ciascun organismo di seguito elencato: Conferenza dei Municipi, ARPA, AASSLL, Associazioni di protezione ambientale riconosciute ex art. 9 L. 241/1990 e ss.mm.ii., Comitati portatori di interessi diffusi, enti di ricerca e imprese di telefonia mobile.
  1. La Consulta esprime il proprio parere, non vincolante, sulla attuazione del Regolamento e del Piano di localizzazione, partecipa alla organizzazione e promozione di campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale sui temi della tutela dagli effetti dell’inquinamento elettromagnetico e della transizione digitale, nonché promuove incontri con i Municipi su specifici temi per contribuire a superare eventuali criticità.

ART. 8 11 – INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E SANITARIA

  1. L’Amministrazione Capitolina, anche coordinandosi con gli altri Organi tecnici (in particolare con ARPA ed ASL), potrà organizzare periodicamente delle campagne informative volte alla sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’elettromagnetismo, illustrando ai cittadini gli sviluppi della scienza sugli eventuali effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici e le buone norme comportamentali. In particolare dovrà essere data priorità alla sensibilizzazione verso le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all’interno delle istituzioni scolastiche.

 

L’Amministrazione Capitolina, coordinandosi con gli Organi tecnici (in particolare ARPA ed ASL), con il supporto e contributo della Consulta di settore di cui all’art. 10 del presente Regolamento, organizza periodicamente specifiche campagne informative, volte a sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’elettromagnetismo, illustrando i risultati  degli studi scientifici indipendenti, al fine di sensibilizzare i cittadini ed in particolare le fasce giovanili, anche mediante dibattiti ed attività guidate all’interno delle istituzioni scolastiche, ad un uso consapevole e cautelativo delle tecnologie di comunicazione mobile. [11]

  1. Sul sito del Comune verrà realizzata e mantenuta aggiornata un’apposita sezione informativa sui campi elettromagnetici anche mediante apposito richiamo all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “informazioni ambientali”.

ART. 9 12 – MONITORAGGIO

  1. Il Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti di Roma Capitale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’art. 2, gestisce le segnalazioni e gli esposti pervenuti in tema di presunto inquinamento elettromagnetico e le conseguenti misurazioni e verifiche.
  2. Le attività di monitoraggio sono effettuate senza preavviso nei confronti dei gestori e saranno svolte con il supporto di ARPA.
  3. Parte delle risorse per il monitoraggio dovranno essere garantite da una adeguata percentuale delle spese di istruttoria di cui all’art. 7 8. Il pagamento delle spese di istruttoria è condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione.

ART. 10 13 – VIGILANZA

  1. Roma Capitale, avvalendosi di ARPA, di ASL e del Comando di Polizia Locale, ciascuno per le proprie competenze, provvede alla verifica della conformità degli impianti rispetto al progetto e alle condizioni e prescrizioni previste nell’autorizzazione relativa agli impianti medesimi. Provvede altresì a verificare la veridicità delle dichiarazioni depositate dai gestori, anche tramite misurazioni aggiornate del campo elettromagnetico prodotto dagli impianti.
  2. I dati risultanti dall’attività di controllo potranno essere utilizzati dall’ASL per studi epidemiologici, per le iniziative di educazione sanitaria di cui al precedente art. 8 11, per attività di monitoraggio e di valutazione degli effetti dell’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti.

ART. 11 14 – SANZIONI

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste per le violazioni:
  2. delle norme di cui alla legge n. 36/2001, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all’art. 15;
  3. delle norme di cui al D.Lgs. n. 259/2003, per le quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all’art. 98;
  1. In caso di installazione o modifica di impianti di telefonia mobile in assenza o in difformità dell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste all’art. 214 del D.Lgs. n. 259/2003.
  1. Nel caso di superamenti dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici previsti dal D.P.C.M. dell’8 luglio 2003 si applicano le disposizioni di cui al comma 47, art. 1 L.R. n. 22/2009 ed al disposto di cui al comma 9 art. 14 D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 in merito alla competenza ad irrogare le sanzioni, affidata alle Regioni ed ai comuni nel cui territorio si è verificato l’illecito; l’Amministrazione Capitolina procede all’irrogazione delle sanzioni ai sensi avvalendosi, ai fini della effettuazione dei controlli e della vigilanza, di Arpa Lazio, ai sensi dell’art. 182 della L.R. Lazio n. 14/1999 e s.m.i., avvalendosi, ai fini dell’effettuazione dei controlli e della vigilanza, dell’ARPA.

[1] Probabile refuso

[3] (art. 44 co. 10 D.Lgs. 259/2003, come modificato dall’art. 18 co. 5 lett. a, 2-bis D.L. 13/2023, conv. in L. 41/2023)

[4] I Municipi, in quanto articolazioni dirette di Roma Capitale, vanno coinvolti fattivamente e non per conoscenza, al fine di poter esprimere eventuali osservazioni o comunicazioni di opposizione.

[5] Il comma 3 prevede che l’operatore che formula l’istanza trasmette la stessa anche al Municipio competente (per territorio), mentre il comma 9 prescrive che sia il SUAP ad effettuare tale incombenza. O l’uno o l’altro, altrimenti si rischia confusione!

[6] Si afferma che i 30 gg. assegnati ai Municipi per formulare osservazioni decorrono dalla pubblicazione, che a sua volta decorre da chi trasmette la notizia dell’istanza (operatore o SUAP?)

[7] (art. 44 co. 10 D.Lgs. 259/2003, come modificato dall’art. 18 co. 5 lett. a, 2-bis D.L. 13/2023, conv. in L. 41/2023)

[8] Va regolamentata, parimenti, la diffusione delle small cells riconducibili alla tecnologia 5G, la cui densificazione è prevista in quantità elevate nel territorio della Capitale nei prossimi anni. Ciò per esigeze di precauzone, in ragione della necessità di contenere l’aumento del fondo elettromagnetico nei luoghi abitati o aperti al pubblico, ove sono prevedibili esposizioni multiple, generate da più impianti, in rapporto a permanenze significative di quote di popolazione.

[9] Risulta incomprensibile il riferimento a tale articolo.

[10] Nuovo articolo, dedicato ad un importante strumento di partecipazione, a cui peraltro si ispira il presente Regolamento, richiamando in causa l’art. 9, comma 9 della L.R. Lazio 19/2022.

[11] Comma riformulato

Torna in alto